STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (Legge
383/2000)
TITOLO
I
Costituzione
Sede Durata Patrimonio
Art. 1 E' costituita nel
rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'Associazione: " GATEWAY"con
sede in Cinisi (PA) C/da Carrubba di gabbia snc. La
sede potrà essere trasferita altrove e potranno altresì essere create sedi
secondarie,uffici di rappresentanza e delegazioni. Essa é retta dal presente
statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. Art. 2 Carattere dell'Associazione. L'Associazione
non ha scopi di lucro e svolge attività di Promozione Sociale ai sensi di quanto
previsto dalla Legge 383/00. I soci che, per il conseguimento degli scopi
sociali, prestano la loro collaborazione inattività ordinarie e straordinarie
regolarmente deliberate dagli organi assembleari, non hanno diritto a compenso
alcuno, ma, soltanto, al rimborso delle spese sostenute; tali rimborsi verranno
effettuati nel rispetto delle vigenti normative di riferimento e saranno
disciplinati dalle norme appositamente indicate nel Regolamento che verrà
redatto in funzione di quanto previsto dal presente Statuto. In riferimento all'articolo
18, comma 2,della legge 383/2000 l'associazione ha facoltà, in caso di particolare
necessità, di procedere all'assunzione di lavoratori dipendenti e/o di
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,anche ricorrendo a propri
associati. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni
con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente
Statuto. L'Associazione potrà partecipare quale socio, aderire o affiliarsi ad
altre Associazioni e/o Federazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad
Enti con scopi sociali ed umanitari. Avrà facoltà di sottoscrive protocolli di
intesa, accordi e contratti con soggetti terzi in attuazione degli scopi
sociali. Art. 3 Durata
dell'Associazione. La durata dell'Associazione é illimitata. Art. 4 – Patrimonio.
Il patrimonio dell'Associazione é costituito: a) dai beni che vengono
acquistati con la quota di ammissione dei soci ordinari; b) dai beni che
diverranno di proprietà a qualsiasi titolo, e sui quali non può essere vantato alcun
diritto di proprietà da parte di terzi; c) dagli eventuali fondi di riserva
costituiti con le eccedenze di bilancio. Le sue entrate sono costituite: a)
dalle quote sociali; b) dai proventi delle manifestazioni e delle gestioni
interne; c) da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale; d)
da eventuali contributi concessi da Enti pubblici e/o privati. Il residuo
attivo del bilancio sarà devoluto per il raggiungimento degli scopi sociali. Ai
sensi dell'art. 148 del D.P.R. n. 917/86 è vietata la distribuzione, anche in
modo indiretto degli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO
II
Oggetto
Art. 5 Scopo dell'Associazione è la promozione
sociale attuata nel contesto della comunicazione globale tra i cittadini, senza
distinzione di sesso, orientamento politico, valori personali e libertà
personale. Strumento prevalente della progettualità è la realizzazione di una
piattaforma multimediale utili alla promozione, alla gestione e l'interazione
tra i soggetti aderenti interessati. Tutti gli ambiti di carattere culturale,
artistico, sportivo e sociale troveranno ospitalità nel progetto. Ogni socio
potrà esprimere e condividere le proprie opinioni nel pieno rispetto delle
vigenti normative, partecipare ad eventi, incontri ed qualsivoglia momento di
interazione e condivisione sociale. Prevede inoltre l'attuazione di politiche
di Promozione Sociale nei confronti della cittadinanza tutta, delle famiglie,
dei minori, dei diversamente abili, delle minoranze etniche e culturali e dei
soggetti deboli o disagiati. Promuove attività di carattere formativo
finalizzate a favorire l'ingresso dei soggetti interessati nella realtà del
mondo del lavoro nel rispetto delle procedure e delle normative vigenti in
materia. Crea percorsi formativi di ausilio alla crescita personale nel contesto
sociale di riferimento, interagendo con strutture a carattere pubblico e
privato. L'Associazione si configura come Ente di carattere nazionale e potrà
avere una struttura territoriale articolata da definire e regolamentare in sede
di Regolamento Esecutivo appositamente redatto dal Consiglio Direttivo e
ratificato dalla Giunta Nazionale in carica. I soci che, per il conseguimento
degli scopi sociali, prestano la loro collaborazione inattività ordinarie e
straordinarie regolarmente deliberate dagli organi assembleari, non hanno
diritto a compenso alcuno, ma, soltanto, al rimborso delle spese sostenute. In
riferimento all'articolo 18, comma 2, della legge 383/2000 l'associazione ha
facoltà, in caso di particolare necessità, di procedere all'assunzione di lavoratori
dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo
a propri associati. I soci potranno anche fruire di attività ricreative e di
servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza ed integrazione sociale.
L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni,
categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente
con gli scopi dell'Associazione. A titolo esemplificativo e non tassativo,
l'Associazione svolgerà le seguenti attività: a) attività turistiche: 1)
servizi di informazione turistica e di intermediazione, tra proprietari
soggetti terzi,che valorizzino le attività ricettive proposte sul territorio;2)
organizzazione di servizi di accompagnamento alla scoperta delle realtà
culturali,naturalistiche ed enogastronomiche attraverso percorsi di
degustazione di prodotti tipici,escursioni, attività di trekking, cicloturismo
ed altro; 3) stimolare la realizzazione e/o la gestione e/o l'organizzazione
e/o a ristrutturazione del patrimonio edilizio locale e la creazione o l'implementazione
di centri turistici o d iattività aventi
caratteristiche analoghe; 4) potrà essere attivato all'interno della sede
sociale dell'associazione un servizio di mensa e ristoro bar con
somministrazione di alimenti e bevande, il tutto nel rispetto delle relative
norme e disposizioni amministrative e sanitarie; 5) sviluppare l'azione di
propaganda e promozione di eventi, tavole rotonde, convegni,conferenze,
congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituire
biblioteche,proiezioni di film e documentari culturali o comunque di interesse
per i soci; b) attività di formazione: 1) corsi di preparazione e corsi di
perfezionamento a vari livelli, ad indirizzo tecnico pratico e teorico,
riservati ai soci, che desiderino approfondire aspetti, materie ed attività riconducibili
alle attività sociali descritte negli scopi sociali;2) corsi di formazione
specifici per l'apprendimento delle lingue straniere, sia a carattere privatistico
che a livello d'utilizzo professionale e/o lavorativo;3) percorsi formativi
multimediali a carattere teorico e pratico, che prevedono l'interazione con
realtà produttive aziendali, professionali ed artigianali;4) percorsi formativi
posti in essere nelle realtà operative e logistiche proprie delle aziende
convenzionate.5) corsi formativi per cittadini stranieri, utili all'integrazione
sociale degli stessi nella realtà lavorativa italiana nel rispetto della loro
identità sociale e personale. c) attività associativa: 1) progettazione e
realizzazione di convegni, seminari, congressi ed altre attività condivise,in
tema di conoscenza della realtà territoriale della Regione Sicilia e del
comprensorio dei Nebrodi in particolare;2) la
realizzazione di piattaforme multimediali che consentano l'interazione con i
soci e la promozione volta all'ampliamento della base associativa;2) l'esercizio
in via marginale e senza scopi di lucro di attività di natura commerciale per l'autofinanziamento
nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti;3) la
realizzazione di "osservatori permanenti" referenti a temi d'interesse sociale,
con particolare attenzione alla realtà nazionali e locali; 4) la realizzazione
di centri studi documentali, con la collaborazione eventuale di testate giornalistiche
tradizionali o via web, la cura di eventi giornalistici e premi o
manifestazioni correlate .L'Associazione potrà inoltre svolgere, in forma
marginale, qualsiasi altra attività sportiva,culturale e ricreativa lecita ed
aderente agli scopi del sodalizio. Nell'individuazione delle iniziative da
promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno
privilegiate quelle suscettibili di più ampia partecipazione dei soci. Per
raggiungere gli scopisociali, l'Associazione può
aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o Associazioni
con gli stessi scopi sociali. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali
sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità
sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose
dei diritti inviolabili della persona.
TITOLO
III
Soci
Art. 6 Requisiti dei soci: Possono
essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri di sentimenti e
comportamenti democratici ed Enti/Associazioni/Circoli aventi attività e scopi
non in contrasto con quelli enunciati nel presente statuto. Sono ammessi
inoltre soggetti imprenditoriali,società di persone o capitali, enti sindacali
e rappresentativi aventi natura giuridica italiana e straniera che operino nel
rispetto delle vigenti normative .I soci, persone fisiche od enti collettivi,
saranno classificati in quattro distinte categorie: a) soci fondatori, ovvero
coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e sono
componenti di diritto dell'Assemblea; b) soci ordinari, persone fisiche od enti
collettivi, ovvero coloro che vengono ammessi da parte del Consiglio Direttivo
successivamente; c) soci aggregati, soggetti che svolgono attività
imprenditoriali e che operano in settori affini, complementari, strumentali e/o
di raccordo, con quelli dei soci ordinari; d) soci onorari, persone fisiche,
enti, istituzioni che si sono distinti per meriti sociali od imprenditoriali. Art.
7 Ammissione soci. L'ammissione dei
soci ordinari avviene su domanda degli interessati ed è deliberata
insindacabilmente dal Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettare o
respingere. Le iscrizioni decorrono dall'1 gennaio dell'anno in cui la domanda
é accolta. Ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. n. 917/86 è espressamente esclusa
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Art. 8 Doveri dei soci. L'appartenenza
all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto
delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie
nonché all'incondizionata accettazione del presente statuto. Art. 9 Perdita della qualifica di socio. La
qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: a) per recesso da
comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;b)
per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali é
avvenuta l'ammissione; c) per morosità, qualora non venga pagata la quota
sociale nei termini previsti; d) per delibera di esclusione del Consiglio
Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;e) per aver contravvenuto
alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motiviche comportino
indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di
ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci. Art. 10 Provvedimenti disciplinari. Se un socio: a)
infrange le regole del presente Statuto; b) tiene un contegno abituale o compie
azioni materiali e morali pregiudizievoli all'immagine, agli interessi ed alle
finalità dell'Associazione; c) prende parte ad imprese o Associazioni che
abbiano scopi o attività contrastanti con quelle dell'Associazione; d) dimostra
insofferenza alle comuni regole dell'educazione e del reciproco rispetto; il
Consiglio Direttivo può prendere nei suoi confronti i seguenti provvedimenti, a
seconda del caso: a) ammonizione scritta; b) sospensione temporanea; c)
espulsione. I provvedimenti sopra elencato errano applicati anche in caso di
mancato rispetto del presente dettato statutario da parte di associati facenti
parte di associazioni affiliate od emanazione diretta dell'Ente stesso. Tali
modalità verranno meglio definite in occasione della stesura del Regolamento
Esecutivo.
TITOLO
IV
Assemblea
Art. 11 L'Assemblea dei soci é
composta dai soci fondatori che hanno partecipato all'atto costitutivo e dai
soci ordinari purché maggiorenni, che siano stati successivamente ammessi. Essa
si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni anno entro 4
(quattro) mesi dall'inizio dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio
consuntivo e per l'approvazione del conto preventivo per l'anno susseguente
predisposti dal Consiglio Direttivo, ed ogni qualvolta il Presidente riterrà di
convocarla o su richieste motivate di almeno 1/10 dei soci per deliberare sugli
argomenti che lo statuto sociale attribuisce a tale organo. E' di competenza
dell'Assemblea dei soci: a) eleggere la Giunta Nazionale; b) eleggere il consiglio
direttivo;c) approvare, secondo le disposizioni del presente statuto, il
bilancio consuntivo annuale,ovvero il rendiconto economico e finanziario
annuale e il conto spese preventivo; d) effettuare la valutazione del
patrimonio sociale; e) deliberare sui problemi di carattere generale e dare
criteri al Presidente e al Consiglio Direttivo sugli orientamenti della vita
sociale. Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto quando
ne faccia richiestala maggioranza dei presenti; nel secondo caso il Presidente
dell'Assemblea insedia il Seggio elettorale nominando, tra i presenti, un
comitato di tre scrutatori ed un Presidente del Seggio. Art. 12 L'Assemblea generale ordinaria deve essere
convocata con un preavviso di giorni 8 (otto) mediante comunicazione scritta,
anche a mezzo mail, diretta a ciascun socio o mediante affissione all'albo dell'Associazione
dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. L'Assemblea
ordinaria é valida in prima convocazione quando i soci intervenuti
rappresentano la metà più uno dei voti dell'Associazione, in seconda
convocazione é valida qualunque siano i voti di cui dispongono i soci anche
rappresentati per delega. Essa delibera maggioranza assoluta. Art. 13 Hanno diritto ad un solo voto, ai sensi
dell'art. 2532 c.c., e di intervenire in Assemblea i soci fondatori, i soci
ordinari e, le associazioni associate rappresentate da un loro delegato, in
regola con il pagamento delle quote sociali . Il socio che non possa partecipare
all'Assemblea generale può farsi rappresentare a mezzo di apposita delega da
altro socio anche se membro del Consiglio Direttivo. Non sono ammesse più di
due deleghe per socio. Art. 14 L'Assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso disua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in
mancanza di entrambi, l'Assemblea procede alla nomina del Presidente. Art.
15 Al Presidente dell'Assemblea
spetta constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in
Assemblea. Art. 16 E' di
competenza dell'Assemblea generale straordinaria deliberare sulle modifiche dell'Atto
Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione o sul suo scioglimento e
conseguente liquidazione e, deve essere convocata entro 30 gg. dalla richiesta.
Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione, devono
essere prese a maggioranza dei soci presenti o per delega che devono
rappresentare almeno i 3/4 dei voti dell'Associazione. In seconda convocazione
l'assemblea straordinaria é valida qualunque siano i voti dell'Associazione.
Essa delibera a maggioranza assoluta.
TITOLO
V
Struttura
nazionale
Art. 17 –
L'associazione è articolata, in forma gestionale, in una struttura nazionale
composta da:a) Giunta Nazionale;b) Consiglio Direttivo:Giunta Nazionale Art.
18 – La Giunta nazionale è composta da un minimo di 5 ad un massimo di 11
componenti,viene eletta dall'assemblea, dura in carica 7 anni, è presieduta dal
Presidente incarica del Consiglio direttivo, ha potere di delibera in caso di
acquisizione di beni immobili,detta le politiche di carattere generale e gli
orientamenti della vita associativa. Funge da organo consultivo per il
consiglio direttivo ed ha il potere di concedere riconoscimenti istituzionali motu proprio o su segnalazione del Consiglio
Direttivo. Consiglio Direttivo Art.
19 Il Consiglio Direttivo é composto
da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo eleggerà
un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere. Possono essere eletti al
Consiglio Direttivo tutti i soci, purché maggiorenni. Non possono far parte del
Consiglio Direttivo: coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato
per delitti non colposi. Art. 20 Il
Consiglio Direttivo dura in carica sette (7) anni, e potrà essere rieletto. Art.
21 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna. E' di
competenza del Consiglio Direttivo: a) deliberare sull'ammissione di nuovi
soci, persone fisiche od enti collettivi; b) stabilire le quote associative di
anno in anno nel rispetto delle finalità dell'Associazione; c) deliberare sui
mezzi atti a conseguire gli scopi dell'Associazione; d) deliberare tutti gli
atti ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi sociali; e) provvedere
all'amministrazione del patrimonio sociale e predisporre bilanci preventivi e
consuntivi; f) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea. Art. 22 Tutte le decisioni espresse dal Consiglio
Direttivo dovranno essere prese a maggioranza dei presenti. Art. 23 Per ciascuno anno finanziario che coincide
con l'anno solare, sono compilati a cura del Consigliere Tesoriere il bilancio
consuntivo, ovvero un rendiconto economico e finanziario, ed il conto
preventivo, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci
insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
dei Conti, se previsto, almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza
dell'Assemblea. Art. 24 Il
bilancio preventivo dovrà essere approvato all'unanimità del direttivo e con voto
favorevole della maggioranza dei soci. Art. 25 Il Consigliere che fa parte del direttivo
qualora non dovesse per cinque volte consecutive, senza giustificato motivo,
partecipare ai lavori verrà dichiarato decaduto. Art. 26 Il Consiglio Direttivo si riunisce quando
lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richieda un terzo dei suoi
componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette con un preavviso
di 7 (sette) giorni, o in casi straordinari a discrezione del Presidente,
mediante comunicazione scritta o verbale diretta a ciascun componente o
mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione
contenente l'ordine del giorno. Art. 27 Agli effetti amministrativi la gestione
dell'Associazione si inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno.
TITOLO
VI
Presidente
Art. 28 Il Presidente: a) ha la
legale rappresentanza dell'Associazione e la firma; b) presiede il Consiglio
Direttivo e l'Assemblea dei soci; c) convoca le riunioni dell'Assemblea dei
soci in seduta ordinaria e straordinaria equelle del
Consiglio Direttivo; d) sovrintende all'amministrazione dell'Associazione. In
caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vice
Presidente.
TITOLO
VII
Tesoriere
Art. 29 Il Tesoriere: a)
riscuote le somme con il sistema di esazione adottato dal Consiglio Direttivo; b)
esegue i pagamenti su ordinativi interni con firma abbinata dal Presidente. Per
i rapporti con gli istituti di credito é sufficiente la firma disgiunta del
Tesoriere odel Presidente per tutte le operazioni con
gli istituti stessi;
TITOLO
VIII
Articolazione
dell'attività
Art. 30 – L'Associazione,
attesa la pluralità degli scopi che lo stesso si attribuisce, come enunciati
all'Art.5 può, su delibera del Consiglio Direttivo, articolarsi in Sezioni. Ciascuna
Sezione sarà dotata di un proprio regolamento redatto sulla base della
specifica normativa emanata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; le norme
specifiche che risultassero in contrasto con il presente Statuto saranno da
ritenersi nulle. Ciascuna Sezione potrà eleggere un proprio Consiglio e nell'ambito
di questo un responsabile che risponde dell'attività della Sezione stessa ai
Consiglieri coordinatori nominati dal Consiglio Direttivo. Il numero delle
Sezioni è illimitato; nuove Sezioni potranno essere costituite presentando al
Consiglio Direttivo domanda sottoscritta dai soci ordinari interessati all'attività
specifica. Il Consiglio Direttivo avrà l'insindacabile facoltà di decidere la
conferma della costituzione della Sezione. Sono incompatibili con la carica di
Consigliere e di responsabile di Sezione tutte quelle attività che il socio
svolge privatamente e che abbiano attinenza con la carica suddetta,nonché con
la carica di membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
TITOLO
IX
Disposizioni
varie
Art. 31 La quota di ammissione
o contributo associativo, è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non è rivalutabile. Inoltre essendo comprensiva di spese per l'acquisto
di beni e di quote depositate in conto capitale, il socio ordinario che desiderasse
dimettersi dalla qualità di socio non verrà in alcun modo rimborsato delle somme
versate. Art. 32 L'Associazione
declina ogni responsabilità per eventuali danni comunque derivanti agli
aderenti della stessa. I soci ordinari, assumono l'obbligo, nei confronti
dell'Associazione,di tenerla rilevata ed indenne da ogni domanda di
risarcimento danni, provocati dagli stessi, nei confronti di terzi. Art. 33 In caso di scioglimento dell'Associazione
l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti tra i soci
ordinari ai quali é devoluto il compito di liquidare ilpatrimonio
sociale. L'eventuale residuo attivo sarà devoluto ad altre Associazioni con
finalità analoghe o aifini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO
X
Regolamento
interno
Art.34 Particolari norme di funzionamento e di
esecuzione del presente atto potranno essere eventualmente disposte con
regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
TITOLO
XI
Disposizioni
finali
Art.35 Per tutto quello non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia. Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Art.36 Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti daparte dei sottoscritti stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all'Associazione.